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L'apprendistato professionalizzante

Il DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011, n. 167 – regolamenta il contratto di apprendistato.

L’apprendistato ha come finalità l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, con la possibilità di
sviluppare abilità e competenze. E’ uno speciale rapporto di lavoro in forza del quale l’imprenditore si obbliga ad impartire o a far impartire all’apprendista assunto alle proprie dipendenze l’insegnamento necessario affinché quest’ultimo possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l’opera nell’impresa medesima.

Per garantire tali finalità, il legislatore riconosce al datore di lavoro il diritto a sgravi contributivi (e
altri vantaggi economici e normativi), a condizione, appunto, che venga assicurata all’apprendista la partecipazione ad attività formative idonee.

La normativa sull’apprendistato ha subito negli ultimi anni alcuni cambiamenti. Il Testo Unico per l'apprendistato 167/2011 riprende e semplifica la Legge n. 30/2003 (Legge Biagi), accorpando in
un unico testo tutte le categorie di apprendistato e definendone i principi in 7 articoli.

Cos’è l’apprendistato?

L’apprendistato è un contratto a tempo indeterminato detto a causa mista perché prevede lo svolgimento di un lavoro in parallelo ad un’attività formativa.

Consente quindi ai giovani lavoratori di apprendere le mansioni per le quali occorra una specifica formazione, sia pratica che teorica, e diventare al termine del periodo prestabilito lavoratori
qualificati.

Chi è l’apprendista?

Limitandoci a parlare dell'apprendistato professionalizzante, l’apprendista è un giovane di età compresa fra i 18 ed i 29 anni e 364 giorni.(17 se possiede una qualifica professionale).

Che cosa significa attività formativa?

L’attività formativa è la realizzazione di un percorso personalizzato che dipende dalle caratteristiche del lavoratore, dalle sue esigenze e dalle competenze che già possiede.

La formazione avviene attraverso l’acquisizione di specifiche competenze lavorative:

- mediante l’insegnamento da parte di altri lavoratori all’interno dell’azienda, con lo svolgimento guidato dei compiti;

-  attraverso corsi da seguire anche fuori dall’azienda, presso un’agenzia formativa, consistenti in nozioni teoriche indispensabili all’acquisizione della piena capacità professionale.

Perché bisogna fare formazione?

La formazione è un elemento obbligatorio di questo tipo di contratto, ai sensi delle leggi in materia di apprendistato.

Dove si svolge la formazione?

La formazione si svolge in azienda (formazione interna), ma anche al di fuori di essa (formazione
esterna). La formazione esterna all’azienda si tiene presso Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni.

QUANTI APPRENDISTI IN OGNI AZIENDA?

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato non può superare il 100 % delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.

L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, e' integrata dalla formazione interna o esterna finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e varia in finzione dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista.

In relazione al titolo di studio posseduto dagli apprendisti, la durata della formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali è così differenziata:

  • 120 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola media o privi di titolo di studio;
  • 80 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma d’istruzione;
  • 40 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titoli di livello terziario.

LA FORMAZIONE DEL TUTOR AZIENDALE

Oltre alla formazione di base/trasversale al tirocinante è obbligatorio erogare una formazione specialistica che può venire erogata direttamente all’interno dell’azienda tramite un tutor aziendale ; per poter ricoprire il ruolo di tutor aziendale è però necessario frequentare presso un ente di formazione accreditato un corso di formazione sul bilancio delle competenze della durata di 12 ore che rende l’allievo idoneo a ricoprire il ruolo di “Tutor aziendale” così come previsto dalla normativa.

FINANZIAMENTI PER LA FORMAZIONE DEGLI APPRENDISTI

Risorse Italia in qualità di ente di formazione accrediatato presso la Regione Lombardia può accedere ai finanziamenti rivolti sia alla formazione del tutor aziendale sia alla formazione esterna dell'apprendista.